giovedì 7 dicembre 2017

EQUITALIA SCONFITTA! LA NOTIFICA NON PUÒ AVVENIRE TRAMITE PEC

L'Agenzia delle entrate è stata sconfitta in commissione tributaria e sono state annullate tutte le cartelle per svariati migliaia di euro ad un utente cilentano perché "la notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge"


È notizia di qualche giorno fa della vittoria di un cittadino presso la Commissione Tributaria, cui si era rivolta la Equitalia, che aveva già subito uno “smacco” in primo grado.

Nell’occasione il legale che difendeva il cittadino vessato ha ottenuto che la Commissione rigettasse l’appello dell’Ente, che si è visto annullare cartelle per svariate migliaia di Euro. E ciò, sul presupposto che le cartelle, poste a base di un preavviso di fermo e di iscrizione ipotecaria, emesse a carico di una società da lui assistita, sono state notificate a quest’ultima a mezzo PEC (posta elettronica certificata).
Il  tema della notifica delle cartelle esattoriali a mezzo PEC è stato affrontato con l'opposizione  alle controdeduzioni di parte avversa, ottenendo l’ennesimo riconoscimento della bontà delle sue argomentazione.

La predetta sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, sezione di Salerno, unico precedente giurisprudenziale nella regione Campania, sancisce un principio molto importante e, cioè, che la notifica a mezzo PEC, effettuata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossione, non ha validità di notifica, quando sprovvista di tutti i requisiti previsti dalla legge.


Articoli correlati
EQUITALIA, ATTI ESATTIVI INGIUSTI. SDL CENTROSTUDI ARRIVA IN AIUTO A CHI È IN DIFFICOLTÀ

Nessun commento:

Posta un commento